STATUTO ASSOCIAZIONE “IPOGENICA”

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

E’ costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d’ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche, l’Associazione denominata: “IPOGENICA”.

La denominazione dell’Associazione sarà integrata con la locuzione “Associazione di promozione sociale (in sigla APS)” solo successivamente all’iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l’Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: “IPOGENICA Associazione di promozione sociale”, in sigla denominata “IPOGENICA APS”.

La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 2) SEDE LEGALE

L’Associazione ha sede legale nel Comune di PERUGIA all’indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell’ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA’ 

L’Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l’Associazione ha scopo di promozione sociale, culturale, scientifica, sportiva e di salvaguardia ambientale. Essa si propone di difendere e favorire lo sviluppo della speleologia come libera attività di esplorazione, di divulgazione, di ricerca scientifica e di favorirne l’insegnamento nelle scuole superiori anche come forma di impegno sociale. Ha lo scopo di salvaguardare l’ambiente carsico ipogeo ed epigeo e di favorire la valorizzazione e la promozione del territorio anche fornendo supporti tecnici alla formazione e qualificazione professionale di operatori e guide speleologiche sul territorio regionale e non solo. Ha inoltre lo scopo di coinvolgere ed orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi, progetti, etc. che siano coerenti con le finalità dell’associazione.

L’Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento   delle   condizioni   dell’ambiente   e   all’utilizzazione accorta e   razionale   delle   risorse naturali, con   esclusione   dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali  e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14  agosto 1991, n. 281; 

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

d)  ricerca scientifica   di   particolare   interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui   al   presente articolo; 

f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 

L’Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà:

– promuovere ed organizzare corsi per i propri iscritti inerenti la speleologia, l’ambiente in generale ed il patrimonio ipogeo ed epigeo;

– promuovere ed organizzare eventi, convegni, incontri sulle tematiche dell’ambiente, della speleologia e del patrimonio ipogeo ed epigeo.  

– svolgere tutte le attività ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale. 

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal  Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI-VOLONTARI  – LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell’Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L’Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. 

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall’art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nell’associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati. Si applica l’art. 35, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Possono far parte dell’Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:

  1. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
  2. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall’articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. 

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione. 

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

L’Adesione all’Associazione comporta i seguenti obblighi:

a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;

c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione. 

L’Adesione all’Associazione comporta i seguenti diritti:

a) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b) partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c) accedere alle cariche associative;

d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ART. 9)  MODALITA’ AMMISSIONE ASSOCIATO

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  1. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
  2. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. 

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione. 

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto.

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

  1. a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. b.  quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L’associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

ART. 12) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea degli associati;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei soci.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.

All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall’art. 25 del D. Lgs. n. 117/2017.

All’assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

  1. a.discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  2. b.eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell’associazione, determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dall’ultimo comma del successivo art. 17
  3. c.eleggere e revocare, se presenti, l’organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali;
  4. d.approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;
  5. e.approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  6. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  7. g.deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;
  8. h.deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l’art. 25 del Codice del Terzo Settore.

All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

  1. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell’associazione
  2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall’Organo di controllo.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA’ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. 

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. 

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.

L’Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del Codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri (minimo tre), eletti dall’Assemblea degli associati e resta in carica per tre esercizi.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l’art. 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l’intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei soci per il rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.

In occasione di ogni elezione del Consiglio, l’Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente-Vicepresidente-Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio. Nel caso in cui l’Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o  più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

 Il Consiglio Direttivo: 

  1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea degli associati; 
  2. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 
  3. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 
  4. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; 
  5. delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
  6. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; 
  7. delibera circa l’ammissione e l’espulsione degli associati (salvo ricorso dell’interessato all’assemblea degli associati);
  8. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  9. delibera l’eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  10. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
  11. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L’ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie. 

L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 24.

L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 

L’Organo di Controllo: 

– vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall’assemblea degli associati. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell’art. 30, co. 7 del CTS.

L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L’Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017. 

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 24) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell’Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell’Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: 

  1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  2. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  1. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  2. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
  3. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  4. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  5. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
  6. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati (e loro familiari) e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
  7. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  8. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
  9. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 26) INTRASMISSIBLITA’ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali: 

– Libro degli associati

– Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

– Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati

– Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

– Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l’Associazione.

I libri dell’Associazione sono consultabili all’associato che ne faccia motivata istanza da presentare all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria degli associati entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se vengono superati i limiti di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l’Associazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l’art. 14 del Codice del Terzo Settore.

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRI ETS

ART. 30) LO SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore – con particolare riferimento alle norme sulle APS –  e successive modifiche e integrazioni.